TITOLO I - COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE E SCOPI STATUTARI
Art. 1) E’ costituita l’associazione culturale denominata “Laboratorio Adolescenza” con sede legale in Milano, Via Ettore Troilo, 4.
Art. 2) L’associazione “Laboratorio Adolescenza” e’ libera, apolitica ed aconfessionale, senza fini di lucro.
Art. 3) Scopo dell’associazione è quello di promuovere e diffondere lo studio e la ricerca sugli adolescenti, sotto il profilo sociale, psicologico e medico.
L’Associazione – sempre avendo come riferimento l’adolescenza - può altresì estendere la propria attività in altri campi concernenti la cultura, la storia, la filosofia, la formazione, ed altri ambiti scientifici, e può sviluppare attività sociali culturali e umanitarie, attività concernenti persone con speciali necessità, attività finalizzate al raggiungimento delle pari opportunità, nonché promozione di arti e scienze.
Per raggiungere tale scopo l’Associazione potrà utilizzare tutti i mezzi legali ed etici disponibili quali:
- realizzare progetti di ricerca quantitativa e qualitativa sugli adolescenti
- Organizzare incontri, convegni, seminari, giornate di studio e formazione multidisciplinare sull’adolescenza;
- promuovere, con finalità scientifiche e/o divulgative, la produzione di pubblicazioni cartacee di vario tipo ( libri, riviste, articoli, interviste, opuscoli,…), materiale audiovisivo, pagine web;
- fornire collegamenti per la conoscenza e l’interscambio di informazioni ed esperienze tra coloro che si occupano di adolescenza;
- erogare borse di studio, attribuire premi e riconoscimenti;
- formulare proposte, piani e progetti atti ad ottenere sostegni e finanziamenti, pubblici e privati, nazionali ed internazionali, per la realizzazione di ricerche, per la gestione di corsi in materie che risultino in sintonia con l'obiettivo sociale e formativo dell'Associazione, per l'organizzazione di seminari e convegni e per quant’altro indicato nei commi precedenti e seguenti;
- attivare collaborazioni con soggetti pubblici e privati che si occupano a vario titolo di adolescenza;
- stabilire contatti a livello nazionale e internazionale con Organizzazioni operanti in ordine a scopi analoghi, finalizzati anche alla realizzazione di progetti in cooperazione;
- partecipare a programmi nazionali e internazionali di volontariato e di sviluppo;
- attivare canali di comunicazione con i media, finalizzati alla diffusione di informazioni e notizie di interesse generale riguardanti l’adolescenza.
TITOLO II - SOCI, CONDIZIONI DI AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO
Art. 4) Possono essere soci dell’Associazione “Laboratorio Adolescenza.” tutti i cittadini che abbiano compiuto la maggiore età e che , aderendo al presente statuto, richiedano la tessera sociale, versando anticipatamente la quota associativa. La qualifica di associato è personale e non trasmissibile per nessun motivo e titolo, neppure per successione.
Possono aderire all’Associazione – senza diritto di voto e di rappresentanza - cittadini minorenni, che abbiano compiuto i tredici anni, in qualità di “Soci Junior”.
I Soci si dividono in:
Soci fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione della associazione.
Soci ordinari: coloro che partecipano all’attività dell’associazione.
Soci sostenitori: chiunque desidera, oltre a quanto sopra indicato, sostenere - anche economicamente - l'Associazione.
Soci onorari: nominati dal Presidente su proposta del Direttivo tra personalità, italiane e straniere, che si sono distinte per meriti professionali, culturali e scientifici nel campo in cui opera l’Associazione.
La durata della qualifica di associato è di un anno, ad eccezione dei Soci onorari che hanno una durata vitalizia, salvo quanto previsto nell’Art. 5 comma “c”.
La qualifica di Socio si assume con il pagamento della tessera sociale, e viene meno alla data del 31 dicembre di ogni anno.
I Soci onorari non pagano quote annuali, ma godono degli stessi diritti dei Soci ordinari, esclusa la possibilità di essere eletti a carice sociali
Art. 5) Perdita della qualifica di Socio
a) per mancato pagamento della quota associativa
b) per motivato rifiuto alla associazione da parte degli Consiglio Direttivo. (Nel qual caso viene restituita la quota associativa versata)
c) per motivata espulsione, qualora il comportamento o le attività del Socio siano in palese contrasto con i principi o le finalità del presente statuto. Tale decisione viene eventualmente assunta per delibera del Consiglio Direttivo presa a maggioranza dei membri in carica.
Art. 6) Al “Laboratorio Adolescenza” possono aderire anche altre Organizzazioni, Associazioni culturali, Società scientifiche operanti in ordine a scopi analoghi.
Art. 7) La quota associativa e fissata in euro 50 per le Associazioni; 30 per i Soci.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di modificare la quota associativa con effetto a partire dall’anno solare successivo alla delibera della modifica.
TITOLO III- ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 8) Sono organi dell’associazione
· Il Presidente
· Il Consiglio Direttivo
· Il Tesoriere
· L’Assemblea
Art. 9) Il Presidente viene nominato dai Soci Fondatori all’atto della costituzione, e rimane in carica per un quadriennio, decorso il quale viene eletto dall’Assemblea, tra i Soci Fondatori, Ordinari, e Sostenitori; rimane in carica per un quadriennio e può essere rieletto.
Il Presidente ha il potere di rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo, di cui e’ membro di diritto, e coordina l’attività associativa.
Ha inoltre il dovere di convocare l’assemblea almeno una volta ogni anno, in occasione dell’approvazione del bilancio, del rendiconto e dell’eventuale rinnovo delle cariche sociali.
E’ facoltà del Presidente nominare un Segretario che potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Art. 10) Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo che cura tutta l’attività associativa. E’ composto da cinque a nove membri, più il Tesoriere. Viene nominato dai Soci Fondatori all’atto della costituzione, e rimane in carica per un quadriennio, decorso il quale viene eletto dall’Assemblea, tra i Soci Fondatori, Effettivi e Sostenitori (secondo le deliberazione – per quanto attiene il numero dei componenti - prese dal Consiglio Direttivo prima della convocazione delle operazioni di voto) e rimane in carica per un quadriennio. I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente mediante comunicazione via e-mail certificata o via fax e, in assenza di questi mezzi, con posta ordinaria.
Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e dovrà gestire il patrimonio associativo in conformità agli scopi istituzionali.
Il Consiglio Direttivo avrà facoltà di nominare tra gli associati, dei soggetti esterni all’ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio stesso.
Il Consiglio Direttivo dovrà redigere annualmente il bilancio e un rendiconto dell’attività svolta nel corso dell’anno solare precedente entro il mese di Aprile . Il Consiglio stabilisce l’importo delle quote associative che comunque sarà sottoposto ad approvazione dell’assemblea.
Il Consiglio Direttivo, in caso si rendesse vacante il ruolo del Tesoriere (per dimissioni o altre circostanze), individuerà al suo interno un membro che assumerà la funzione fino alla naturale scadenza del mandato.
Art. 11) Il Tesoriere - eletto con le medesime modalità previste per il Presidente e il Consiglio Direttivo - e’ il depositario dei documenti e delle scritture contabili dell’associazione. Egli tiene la cassa e l’elenco aggiornato dei Soci, riceve le quote sociali, redige le bozze di bilancio o rendiconto, preventive o consuntive e le presenta al Consiglio Direttivo. Il Tesoriere è membro del Consiglio Direttivo.
Art. 12) L’Assemblea e’ costituita dai Soci Fondatori, Ordinari, Sostenitori ed Onorari i quali hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto. Le modalità di voto vengono stabilite dal Consiglio Direttivo nel momento in cui vengono indette le elezioni. Le Associazioni, Organizzazioni e Società scientifiche o culturali associate a “Laboratorio Adolescenza” hanno diritto ad un singolo voto espresso da un loro rappresentante in Assemblea.
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente o dall’unanimità del Consiglio Direttivo per la prima volta entro un anno dalla costituzione dell’Associazione e, successivamente, almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio e del rendiconto relativi all’esercizio economico - finanziario precedente, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per ogni altra decisione che le compete e che le verrà sottoposta.
L’Assemblea ordinaria elegge il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, il Tesoriere ed approva il bilancio redatto dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti alla seduta e non necessita di quorum costitutivi. Il Socio che non potesse intervenire personalmente può conferire delega ad altro socio. Il numero massimo di deleghe conferibili al singolo Socio ammonta a n. 2.
L’Assemblea straordinaria ha competenza esclusiva in merito alle modifiche del presente Statuto e sarà prevista solo per le deliberazioni in sede straordinaria.
L’Assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei presenti alla seduta e necessita di un quorum costitutivo pari al 51% dei soci aventi diritto in prima convocazione, mentre non vi è alcun vincolo di quorum in seconda convocazione.
Orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione – che non potrà essere tenuta se non dopo 24 ore dall’orario di prima convocazione - saranno indicati nella stessa prima convocazione. Il Socio che non potesse intervenire personalmente può conferire delega ad altro socio. Il numero massimo di deleghe conferibili ad un singolo Socio ammonta a n. 2.
L’Assemblea ordinaria e straordinaria viene convocata tramite posta ordinaria o e-mail certificata con almeno 30 giorni di anticipo sulla data fissata.
TITOLO IV - PATRIMONIO E RISORSE
Art. 13) Il patrimonio dell’Associazione “Laboratorio Adolescenza” e’ costituito:
– dai proventi delle quote associative;
– dai beni mobili ed immobili eventualmente acquisti con il fondo comune associativo;
– da sottoscrizioni, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
– dai proventi derivanti da eventuali ed occasionali attività commerciali.
L’eventuale avanzo di gestione non sarà mai distribuibile tra i soci e dovrà essere destinato alle finalità istituzionali che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune.
Art. 14) La gestione del patrimonio sarà affidata al Consiglio Direttivo, il quale risponderà direttamente all’Assemblea della conduzione di ogni attività e dell’impiego del patrimonio associativo nell’annuale seduta di approvazione del bilancio e del rendiconto.
Art. 15) Il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea potranno avere diritto ad una remunerazione se metteranno la loro professione ed esperienza a servizio dell’Associazione per lo svolgimento di specifiche attività dell’Associazione stessa - fatta esclusione per lo svolgimento delle cariche sociali - in accordo con le norme vigenti per quel che riguarda contratti di prestazione straordinaria e consulenze. I suddetti accordi dovranno essere sanciti e regolati dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 16) La durata dell’associazione e’ illimitata.
Art. 17) L’inizio e la chiusura di ogni esercizio economico - finanziario sono fissati rispettivamente al 1 Gennaio e al 31 Dicembre.
Art. 18) Per la natura e le finalità dell’associazione il risultato dell’esercizio sociale non può dar luogo ad utili ripartibili.
Art. 19) Lo scioglimento dell’associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati dall’assemblea a maggioranza assoluta degli iscritti. Nell’eventualità che la compagine associativa venisse integralmente a mancare, il Consiglio Direttivo, o i membri superstiti di questo, procederanno alla liquidazione dell’associazione con le modalità di seguito indicate.
La devoluzione del patrimonio, salvo particolari disposizioni di legge eventualmente sopravvenute in materia, sarà effettuata con finalità di pubblica utilità o con destinazione a enti o istituzioni che perseguono fini similari a quelli dell’associazione.
Art. 20) I Soci si impegnano a dirimere le eventuali controversie che dovessero sorgere fra Associazione e Soci o fra Soci ( in relazione ai rapporti associativi) mediante giudizio inappellabile di un arbitro amichevole compositore, nominato dalle parti in disaccordo o, in difetto, dal Consiglio Direttivo.
Art. 21) Norma transitoria: la quota associativa versata nel 2012 da diritto al mantenimento della qualifica di Socio fino al 31 dicembre del 2013.